Casellario Giudiziale

Il casellario giudiziale è l’ufficio che registra tutti i precedenti penali di una persona  e le limitazioni alla sua capacità di agire in materia civile.

Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente. Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:

  • certificato generale che riporta tutte le iscrizioni risultanti a nome del richiedente in materia penale, civile ed amministrativa;

  • certificato penale che riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti penali previste dall’art. 25 DPR 313/2002 – testo unico del casellario;

  • certificato civile in cui vengono riportate le iscrizioni relative a provvedimenti di natura civile e le pene accessorie che limitano la capacità civile del condannato.

Il casellario rilascia anche le visure, cioè l'elenco a stampa degli eventuali precedenti penali senza valore di certificato.

Non sempre il certificato è necessario: ai sensi del D.Lgs. 28/12/00n. 445, art. 46 è ammessa l'autocertificazione in sostituzione del certificato.

 

COME RICHIEDERLO 

  1. Direttamente, allo sportello, l'interessato a prescindere dalla residenza e dal luogo di nascita purché sia munito di un documento di identità non scaduto;

  2. la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata;

  3. online utilizzando l’apposito modulo previsto sul sito alla voce modulistica;

  4. a mezzo posta indirizzando il modello scaricato dal sito a: Procura della Repubblica - Ufficio locale del casellario giudiziale

 

DOVE

Ufficio Locale - Casellario Giudiziale

 

QUANDO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per le richieste e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 per il ritiro; lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15, 30 alle ore 16,30.

 

COSA SERVE?

  1. domanda in carta libera (modulo disponibile) firmata dall'interessato

  2. fotocopia di documento di identità non scaduto dell'interessato; nel caso di delega: fotocopia di un documento di identità non scaduto del delegante e del documento di identità non scaduto del delegato

  3. bolli e diritti

per il certificato generale:

1 marca da bollo da 14,62 euro

1 marca per diritti da 7,08 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purché la richiesta sia depositata non oltre le ore 12.00 (urgenza)

 1 marca per diritti da 3,54 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal giorno successivo (senza urgenza)

 

per il certificato civile: 

1 marca da bollo da 14,62 euro

1 marca per diritti da 7,08 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purché la richiesta sia depositata non oltre le ore 12.00

1 marca per diritti da 3,54 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal giorno successivo

 

per il certificato penale: marca da bollo esente 

1 marca per diritti da 7,08 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purché la richiesta sia depositata non oltre le ore 12.00 (urgenza)

1 marca per diritti da 3,54 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal giorno successivo (senza urgenza)

 

per il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:

1 marca da bollo da 14,62 euro

1 marca per diritti da 7,08 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purché la richiesta sia depositata non oltre le ore 12.00 (urgenza)

1 marca per diritti da 3,54 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal giorno successivo (senza urgenza)

 

ESENZIONI

Tutti i certificati richiesti per uso ADOZIONE sono ESENTI dal pagamento di bolli e diritti;
Tutte le VISURE delle iscrizioni in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono ESENTI dal pagamento di bolli e diritti.

I certificati ad uso controversie di lavoro dipendente, per uso emigrazione, per iscrizione nelle liste del collocamento e in tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72 sono esenti da bollo ma non da diritti.

 

VALIDITA'

Tutti i certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

 

VISURE DEL CASELLARIO

Il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la così detta visura delle iscrizioni da parte dell'interessato. Si tratta della possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale. Tale visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro. Ha invece il fine di consentire, anche in conformità ai principi di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
La relativa richiesta, compilata in forma scritta secondo il modulo scaricabile ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dell'interessato, può essere presentata presso qualsiasi ufficio del casellario e non richiede alcuna motivazione. Non è inoltre soggetta al pagamento di diritti o bolli.
La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché abbia specifica delega da parte dell'interessato per la presentazione della domanda (link per scaricare il modulo della delega). Se si vuole che il delegato possa anche ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve poi essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del richiedente sia del delegato.